CONVIVENTE O NON CONVIVENTE
Il datore di lavoro domestico che intende instaurare un rapporto lavorativo con una colf o con una badante deve inevitabilmente indicare l’orario di lavoro tanto nella lettera di assunzione, quanto in fase di comunicazione del rapporto all’INPS.
Tale indicazione risulta essere fondamentale al fine di determinare la quantità di tempo che il lavoratore subordinato si impegna ad “offrire” al datore di lavoro e la relativa retribuzione che deve essere proporzionata al lavoro posto in essere.
Nella determinazione dell’orario di lavoro, il datore deve attenersi a quanto stabilito dal contratto collettivo di settore o, in generale, alla legge.
L’art. 14 del CCNL Lavoratori domestici, sancisce che l’orario di lavoro può essere concordato dalle parti interessate, fermo il rispetto di un limite massimo giornaliero e settimanale che varia a seconda che la prestazione sia erogata oppure no in regime di convivenza:
- per i lavoratori non conviventi, infatti, il limite giornaliero è fissato in 8 ore non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni.
- per i lavoratori conviventi, invece, il limite è di 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali.
Datore di lavoro e lavoratore possono accordarsi per un orario di lavoro che sia inferiore alle 40 ore settimanali per i non conviventi e alle 52 ore settimanali per i conviventi: in questo caso si parla di lavoro part-time e deve svolgersi per un massimo di 30 ore settimanali, nelle fasce orarie 6-14 oppure 14-22 o in tre giornate (max 10 ore giornaliere).
RIPOSI
In generale, quindi, la prestazione lavorativa deve avvenire entro limiti di durata oraria (delineata dai contratti collettivi o, in mancanza, dalla legge) al fine di consentire al lavoratore il pieno recupero delle energie psicofisiche mediante il godimento di precisi periodi di riposo.
Il lavoratore domestico ha diritto a quanto segue:
- 11 ore di riposo continuativo giornaliero;
- 24 ore consecutive di riposo settimanale da godere (salvo accordi diversi) la domenica, per i lavoratori non conviventi;
- 36 ore di riposo settimanale, di cui 24 ore sono godute di domenica (salvo diverse esigenze, per motivi di fede, del lavoratore) e le residue 12 ore (continuative) possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, per i conviventi.
Inoltre, sempre relativamente ai lavoratori conviventi, è riconosciuto il diritto (nel corso della loro giornata lavorativa) ad un riposo, non retribuito, non inferiore alle due ore quando la loro prestazione non si concluda interamente nelle fasce orarie 6.00/14.00 o 14.00/22.00.
Durante il periodo di riposo, il lavoratore convivente può allontanarsi dall'abitazione del datore di lavoro (art. 14, comma 4 del Contratto, precedentemente indicato anche nella sentenza Cassazione n.24 del 04/01/2018).
Si ricorda, infine, che eventuali prestazioni di lavoro eccedenti l’orario contrattualmente pattuito – e richieste dal datore di lavoro per sopperire a determinate e momentanee esigenze – dovranno essere retribuite con le diverse maggiorazioni previste dall’art. 15, comma 3, Ccnl Lavoratori domestici, per il lavoro straordinario.
VITTO E ALLOGGIO
Una badante si definisce convivente quando è presente nell’abitazione del suo assistito e qui alterna momenti di attività lavorativa e momenti di riposo.
È importante infatti comprendere che una badante convivente con vitto e alloggio non è, come spesso erroneamente si crede, una badante notturna, ovvero tenuta a prestare servizio sia di giorno sia di notte.
Come vedremo in seguito, infatti, il Contratto collettivo nazionale per i lavoratori domestici impone un riposo per le badanti conviventi di 11 ore giornaliere consecutive.
Perciò, se la badante convivente lavora durante il giorno, non potrà garantire assistenza durante la notte, salvo il riconoscimento di uno straordinario notturno.
Tra elementi essenziali, che un datore di lavoro deve garantire a una collaboratrice convivente, è bene comprendere il senso delle parole vitto e alloggio:
- vitto: ovvero il cibo necessario ad un’alimentazione sana e sufficiente e un ambiente adatto a vivere in tranquillità e salute;
- alloggio: ovvero uno spazio curato, sicuro e confortevole che garantisca alla badante convivente la giusta privacy assicurandone la serenità;
FESTIVITA'
Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente (cosi come da elenco che segue); in tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l'obbligo di corrispondere la normale retribuzione.
- 1° gennaio
- 6 gennaio
- lunedì di Pasqua
- 25 aprile
- 1° maggio
- 2 giugno
- 15 agosto
- 1° novembre
- 8 dicembre
- 25 dicembre
- 26 dicembre
- santo patrono